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Affidamento dei figli
VADEMECUM CANDELISE - L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA

Affidamento dei figli in caso di separazione: quali differenze tra l’affido condiviso e alternato?

Prima di addentrarci nel fulcro del tema di oggi, per comprendere la soluzione più giusta tra un caso e l’altro, occorre necessariamente sottolineare che la legge tutela in primis (com’è giusto che sia) l’interesse primario del minore.

Di conseguenza, quando una coppia si separa e il giudice deve decidere quale sia il regime di affidamento inerente i figli minorenni più adatto al caso specifico, baserà sempre e comunque la sua decisione sulla tutela prioritaria degli interessi e dei bisogni dei figli, non dei genitori.

La soluzione privilegiata dalla legge e dai giudici in questo senso è sicuramente l’affidamento condiviso, ritenuta oramai la regola ed adottata nella stragrande maggioranza dei casi a differenza dell’affidamento esclusivo, considerato extrema ratio e applicato solo in casi eccezionali.

Cosa significa, in particolare, affidamento condiviso o congiunto?

L’affidamento condiviso, dal 2006, rappresenta, come appena detto, la regola di legge nei casi di separazione dei coniugi, poichè realizza il principio di bigenitorialità, in base al quale il figlio ha il diritto di mantenere buoni e costanti rapporti con entrambi i genitori, potendoli frequentare in maniera continuativa.

Consente in pratica ad entrambi i genitori di occuparsi dei figli in maniera effettiva, anziché a distanza o in modo frammentario, trascorrendo il tempo necessario a seguire e curare la loro crescita. Questo aiuta il genitore presso cui i figli non convivono abitualmente a fornire loro la sua presenza ed assistenza. Perciò, è la soluzione che verrà scelta in tutti i casi in cui risulta concretamente praticabile, purchè naturalmente non provochi danni per il minore. Il giudice determinerà i tempi e le modalità di frequentazione tra genitori e figli e dunque di esercizio della responsabilità genitoriale anche da parte del genitore che di fatto non sarà il collocatario.

Solo nei casi in cui la frequentazione con uno dei genitori appare contraria agli interessi del minore (come nel caso di un genitore violento), il giudice disporrà l’affidamento esclusivo nei confronti dell’altro.

Cosa si intende per “genitore collocatario”?

Nell’affidamento condiviso standard si deciderà dove i minori avranno la loro residenza abituale. Saranno collocati presso uno dei due genitori, come nel caso dell’ex moglie alla quale viene assegnata la casa coniugale e che diventerà di fatto il genitore collocatario.

Il collocamento, di solito, sarà disposto in via prevalente presso la casa del genitore collocatario, per garantire ai figli stabilità ed evitargli continui spostamenti di abitazione. L’altro genitore potrà e dovrà comunque mantenere i rapporti attraverso il diritto di visita e di incontro con le modalità stabilite dal giudice.

Cos’è, invece, l’affidamento alternato?

Per evitare le eccessive rigidità dell’affidamento dei figli con collocamento presso uno solo dei genitori, esiste l’affidamento alternato, che sta prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, considerato la migliore soluzione (laddove possibile) per garantire in modo paritetico ed assolutamente equo, il diritto alla bigenitorialità.

Questa forma di affidamento prevede una ripartizione ciclica del collocamento, nel senso che si stabilisce che il minore viva, a periodi alterni e pressochè identici in termini di tempo, presso ciascuno dei genitori.

Una particolare figura di affidamento condiviso alternato è quella detta a collocamento invariato, nel quale a spostarsi non sono i figli, ma i genitori che si alternano nella stessa abitazione dove il figlio vive.

Questa particolare soluzione ha il vantaggio di non costringere i minori a cambiare spesso casa, consentendogli di rimanere nello stesso ambiente domestico in cui stanno crescendo. In questo specifico caso, nel provvedimento di separazione, sarà stabilito dal giudice (o dai coniugi direttamente mediante accordo) quali saranno le modalità con cui i genitori si alterneranno all’interno della casa coniugale.

In entrambi i casi, la soluzione dell’affidamento alternato non trova frequente applicazione nella pratica, soprattutto perché si ritiene che questo provochi disagio nei figli, a causa dei continui spostamenti di residenza.

I giudici temono che ciò provochi disorientamento ed un vero e proprio «effetto destabilizzante» sui minori. Perciò, la Cassazione ha posto dei paletti, affermando che l’affido alternato potrà adottarsi solo in presenza di determinate condizioni: quando il contrasto tra i genitori non consente di realizzare l’affido condiviso ordinario, oppure quando il minore, appositamente sentito, si dichiari d’accordo a questa soluzione ed i genitori la approvino.

Altri giudici, invece, lo ritengono appropriato e adatto a garantire un regime di vita equilibrato, senza il rischio per i figli di perdere i punti di riferimento familiare nella delicata fase della crescita.

Nella scelta del regime da adottare, molto dipende dai casi concreti. Una recente sentenza della Cassazione (la n. 19323/2020) ha deciso una vicenda in cui erano previsti per i figli weekend alternati presso ciascuno dei due genitori, poiché questi ultimi abitavano distanti.

Così il figlio poteva trascorrere i fine settimana una volta con la madre collocataria, ed un’altra con il padre non convivente, facendo così risparmiare tempo tra i vari spostamenti. Il padre, però, avrebbe voluto il figlio tutto per sé anche nei weekend ed ha proposto ricorso in tal senso, ma la Suprema Corte lo ha respinto, con riguardo al preminente interesse del minore. Sulla decisione ha pesato la scuola frequentata dal ragazzo e le attività sociali e sportive svolte nel luogo dove risiedeva con la madre.

Bando, quindi, agli automatismi: la sentenza ha stabilito che “i tempi di permanenza presso i genitori non devono essere ripartiti in modo simmetrico, ma vanno stabiliti a seguito di una valutazione ad hoc tale da garantire la migliore soddisfazione per il benessere e la crescita equilibrata del figlio”.

Dunque, in sintesi, l’affido condiviso rimane la regola base, alla quale può derogarsi, attraverso l’affidamento alternato, solo quando esso risulti più vantaggioso per il minore. La valutazione di queste circostanze, in caso di disaccordo dei genitori, spetta ovviamente

sempre al giudice il quale, se decide di privilegiare questa soluzione, dovrà stabilire i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore in modo che egli possa crescere e seguire i suoi impegni scolastici e le altre attività sociali senza subire traumi di alcun genere.

Per info e domande: mail- info@federicacandelise.it, sito web- www.federicacandelise.it

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