Oggi affrontiamo una tematica molto delicata che riguarda, in particolar modo, il mondo giovanile in cui sempre più spesso si sviluppano azioni di bullismo.
Si tratta sostanzialmente di un fenomeno che, il più delle volte, nasce come un gioco per poi scatenare conseguenze molto pesanti per chi ne rimane vittima, come ad esempio l’insorgere di traumi difficili da superare o di una vera e propria depressione.
Attualmente nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma ad hoc sulla fattispecie di bullismo, per cui ad oggi il bullismo non è ancora considerato un reato proprio; di conseguenza se si sporge una querela per bullismo, la Procura della Repubblica provvederà ad archiviarla.
Tuttavia c’è tuttora un dibattito parlamentare aperto sull’argomento che dovrebbe mirare all’emanazione di una vera e propria legge anti-bulli, con scopi sia preventivi che repressivi, che ha avuto il via libera dalla Camera dei Deputati nel 2020 e che ora si trova all’esame del Senato.
Va comunque detto che, pur in assenza, per il momento, di una legge specifica sul bullismo, le modalità con cui tale fenomeno si sviluppa può interessare diversi rami del diritto:
- diritto penale: perché gli episodi possono integrare fattispecie di reato;
- diritto civile: perché il bullo può danneggiare cose o persone ed essere tenuto a risarcire i danni sofferti dalla vittima;
- diritto minorile: perchè il bullismo si sviluppa prettamente tra i più giovani, con tutte le
conseguenze del caso.
Ma andiamo per gradi: quali sono le forme più comuni di bullismo?
Il bullismo si sostanzia in comportamenti aggressivi consistenti in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto più forte (bullo) nei confronti di un soggetto più debole (vittima) in modo intenzionale e ripetuto nel tempo.
Ecco le forme più frequenti di bullismo:
- Bullismo fisico: si manifesta già dalla scuola primaria e rappresenta la forma senza dubbio più visibile e facile da individuare poichè i “segni” che lascia possono essere facilmente scoperti dai genitori e dagli insegnanti. Si sostanzia principalmente in: calci, pugni, schiaffi, danneggiamento della proprietà altrui (ad es. distruggere dello zaino del compagno di classe o bruciare i suoi libri), furto, rapina (ad es. quando il bullo sottrae alla vittima il denaro per la merenda). In questi casi un intervento tempestivo può limitare i danni alla vittima.
- Bullismo verbale: consiste nell’azionare minacce, provocazioni e insulti con l’obiettivo di umiliare la vittima. Questa forma di bullismo si manifesta maggiormente nella scuola media perchè richiede l’uso di mezzi verbali più avanzati.
- Bullismo relazionale: è conosciuto anche come “bullismo femminile” perchè spesso avviene in gruppi femminili e mira ad allontanare la vittima, dal gruppo dei coetanei, mediante l’uso di modalità diffamatorie con l’obiettivo di distruggere i rapporti amicali.
- Cyberbullismo: è l’attacco ripetuto nei confronti della vittima, realizzato attraverso strumenti tecnologici (social network, telefono, mail), in cui i soggetti più deboli vengono presi di mira virtualmente e colpiti pubblicamente, spesso con conseguenze psicologiche devastanti.
Come abbiamo specificato all’inizio, in linea di massima, il bullismo non costituisce reato; tuttavia, è possibile che anche un bullo possa commettere un delitto e, pertanto, sia penalmente perseguibile. Nello specifico, il bullismo è perseguibile penalmente quando è idoneo a integrare uno dei delitti già esistenti all’interno del codice penale.
In quali casi si può sporgere querela per atti di bullismo?
Nelle ipotesi più gravi, e purtroppo molto frequenti, il bullismo può sfociare in azioni che integrano fattispecie di reato, tra i quali: l’istigazione al suicidio, le percosse, le lesioni, la rissa, la diffamazione, la violenza sessuale, lo stalking, la minaccia, il furto, l’estorsione, la frode informatica.
Come fare, quindi, per sporgere querela contro il bullismo?
Se il bullismo sfocia in uno dei reati sopra elencati, allora la vittima potrà sporgere querela purché abbia compiuto i quattordici anni; altrimenti, potranno presentarla i genitori per suo conto, presso qualsiasi pubblica autorità: Polizia di Stato, Carabinieri, Procura della Repubblica.
La querela deve essere sporta entro tre mesi dall’ultimo atto di bullismo subito dalla vittima; il termini è elevato a sei mesi nei casi di stalking e di violenza sessuale.
Il ruolo della famiglia e della scuola nella lotta contro il bullismo
Famiglia e scuola hanno il ruolo fondamentale nella lotta al fenomeno del bullismo poiché la prima pone le basi affettive della socializzazione, mentre la seconda ha il compito di formare il minore ed inserirlo nella società.
In particola gli insegnanti, avendo come obiettivo fondamentale quello dello sviluppo della personalità dei giovani, hanno il compito molto importante di insegnare e far capire che, per una civile convivenza nel pieno rispetto della libertà di ciascuno all’interno di una società, occorre rispettare delle regole e che l’inosservanza delle regole determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
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