Oggi affrontiamo un tema molto attuale e particolarmente dibattuto, soprattutto tra i più giovani che sempre più spesso vengono vessati e provocati attraverso il web divenendo vittima di cyberbullismo.
Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono le tutele previste contro questa particolare forma di bullismo.
Cosa si intende per cyberbullismo?
Il cyberbullismo non è altro che il bullismo telematico, cioè quella forma di vessazione e persecuzione nei confronti di un’altra persona (per lo più molto giovane) ad opera di uno o più individui.
Volendo essere ancor più precisi, la legge definisce il cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Dunque, ogni tipo di vessazione nei riguardi di un minore, se realizzata con costanza, può essere una forma di bullismo; se perpetrata con gli strumenti telematici, allora diventa cyberbullismo.
Quali sono le tutele previste contro il cyberbullismo?
La legge sul cyberbullismo (Legge n. 71/2017) prevede alcuni strumenti di tutela a favore delle vittime di questa condotta illecita. I principali sono:
- l’oscuramento dei siti internet sui quali avviene il cyberbullismo;
- il reclamo al Garante per la privacy;
- la segnalazione ai genitori del cyberbullo;
- l’ammonimento del questore, nel caso in cui il cyberbullismo costituisca anche reato.
Si tratta di importanti strumenti di difesa previsti dalla legge sul cyberbullismo; peraltro, la legge ha cura di specificare che ciascuno di essi può essere azionato direttamente dal minore che abbia compiuto quattordici anni.
A partire dalla stessa età il minorenne può anche sporgere denuncia o querela, nel caso in cui il cyberbullismo configuri anche un’ipotesi di reato.
In cosa consiste l’oscuramento dei siti internet?
La richiesta di oscuramento non è altro che una semplice istanza che va rivolta al gestore del sito internet o del social network (ad esempio, facebook) su cui si è manifestata la condotta riconducibile al bullismo. La richiesta ha ad oggetto l’immediato oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti lesivi.
L’istanza di oscuramento del sito web può essere avanzata direttamente dalla vittima che abbia compiuto i quattordici anni oppure dai genitori. Il contenuto lesivo non viene cancellato, ma ne
viene reso impossibile l’accesso agli utenti: in questo modo il materiale potrà sempre essere utilizzato come prova sia dalla persona offesa che dalle autorità.
Il destinatario della segnalazione ha quarantotto ore di tempo per provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco del dato.
Cos’è il reclamo al Garante?
Nel caso in cui il destinatario della segnalazione di oscuramento non provveda entro quarantotto ore a rimuovere i contenuti offensivi, è possibile fare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che provvederà entro due giorni.
Il reclamo al Garante della privacy si può presentare anche quando sia impossibile identificare il responsabile del trattamento dei dati personali della pagina internet.
L’intervento del Garante contro atti di cyberbullismo può essere chiesto compilando ed inoltrando via email il modulo presente sul sito istituzionale dell’autorità medesima: alla richiesta andranno allegati lo screenshot della segnalazione già effettuata al social network o al sito la descrizione precisa dei fatti e degli eventuali reati dei quali si ritiene di essere stati vittima.
Quando avviene la segnalazione ai genitori della vittima?
Per legge, il dirigente scolastico che viene a conoscenza di un episodio di cyberbullismo commesso da uno o più studenti del proprio istituto è obbligato ad informarne immediatamente i genitori dei responsabili e a prendere adeguati provvedimenti disciplinari di carattere educativo.
Peraltro, la legge sul cyberbullismo prevede che operatori scolastici e forze dell’ordine debbano seguire un preciso corso di preparazione. Nello specifico, è prevista:
- la formazione del personale scolastico, con la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di prevenzione e contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
In cosa consiste invece l’ammonimento del questore?
La vittima di cyberbullismo (o il genitore, se minorenne) può rivolgersi al questore e chiedere che l’autore della condotta illecita venga formalmente diffidato dal reiterare la sua azione. La segnalazione può provenire anche da terze persone: l’importante è che essa non sia anonima.
L’ammonimento può essere rivolto nei confronti dei cyberbulli solamente se abbiano compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto.
La procedura è più o meno la seguente. Innanzitutto, si espongono i fatti alla polizia o alla stazione dei carabinieri più vicina, i quali trasmettono poi tutti gli atti al questore, che convoca il minore autore del reato insieme ad almeno un genitore.
Se il questore ritiene sussistente l’illecito, assunte le informazioni del caso e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente l’autore dell’atto di cyberbullismo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e a non divulgare il video che, ad esempio, per il momento circola soltanto su chat singole o di gruppo.
Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
L’ammonimento del questore è stato concepito come un rimedio alternativo alla querela: ciò significa che ci si potrà rivolgere al questore solamente se il cyberbullo, a causa della sua condotta, abbia commesso anche un reato.
Quando si arriva alla messa alla prova?
Se il cyberbullismo è sfociato in un fatto penalmente rilevante, cioè in un delitto vero e proprio (minacce, lesioni, percosse, revenge porn, stalking, estorsione, violenza privata, accesso abusivo a sistema informatico, trattamento illecito dei dati personali, ecc.), allora la vittima del bullismo, se già quattordicenne, potrà sporgere querela di propria iniziativa; se ancora più giovane, dovranno agire in tal senso i suoi genitori.
Poiché gli autori del cyberbullismo sono, per definizione, i minori, il processo penale che sorgerà dalla querela si svolgerà davanti al Tribunale per i minorenni.
I giudici sono inclini a concedere al bullo telematico la possibilità di sospendere il processo con l’espletamento della messa alla prova, ovvero con un procedimento di recupero e rieducazione, che se si concluderà positivamente, con una evoluzione della personalità del minore, darà luogo all’estinzione del reato e la sentenza non sarà iscritta nel casellario giudiziale.