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mantenimento dei figli maggiorenni
VADEMECUM CANDELISE - L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA

Il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni: quando spetta e quando si perde?

In materia di procedimenti di separazione, divorzio, nullità del matrimonio nonché nei casi in cui i figli siano nati al di fuori del matrimonio sussiste un vero e proprio obbligo in capo ai genitori di mantenere i figli, pur se maggiorenni, finché non siano autonomi economicamente.

Quando si può parlare di autosufficienza economica?

In base all’art. 337 septies del codice civile “ il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

Il limite a tale diritto da parte del figlio è in genere individuato da quando egli intraprende un’attività lavorativa, che gli consenta di raggiungere un’adeguata capacità reddituale.

Ma attenzione: in tal caso l’eventuale successiva perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta, in automatico, la reviviscenza dell’obbligo in campo al genitore di mantenerlo.

Volendo fare qualche esempio pratico, è da considerarsi economicamente autosufficiente il figlio maggiorenne che:

  • frequenta l’università ma lavora part- time;
  • lavora presso strutture con contratti stagionali ed a tempo determinato;
  • Svolge un’attività lavorativa regolare, pur se con guadagni ancora contenuti.

Al tempo stesso non è considerato autonomo il figlio :

  • titolare di un contratto di apprendistato;
  • che svolge attività lavorative saltuarie e/o a chiamata;
  • che percepisce somme di denaro di modesta entità tale da non permettergli di soddisfare i primari bisogni quotidiani;
  • che rifiuta un’offerta di lavoro a tempo determinato per completare un prestigioso percorso postuniversitario che gli consenta migliori prospettive future (tenendo però conto anche della compatibilità di tale circostanza con l’effettiva disponibilità economica del genitore obbligato);
  • che, ancora studente, sia stato inserito nell’azienda del genitore con cui ha un rapporto conflittuale ed abbia deciso di non proseguire;
  • che abbia lasciato l’abitazione del genitore convivente per una forte conflittualità con quest’ultimo, ed essendo ancora studente abbia chiesto il mantenimento.

Il genitore obbligato a mantenere il figlio dapprima minorenne, che nel frattempo diviene maggiorenne, può decidere autonomamente di corrispondere il mantenimento direttamente al ragazzo (e non più – ad es. – alla madre?)

Sebbene la legge dica che, in caso di figli maggiorenni, è previsto il c.d. mantenimento diretto, occorre fare una specificazione essenziale.

Se il mantenimento in questione, viene stabilito dai giudici quando il figlio abbia già raggiunto la maggiore età allora il mantenimento diretto è sicuramente automatico.

Nel caso invece in cui il genitore, obbligato a versare all’ex moglie l’assegno di mantenimento per il figlio minorenne (ad es. a seguito di un procedimento di separazione dei coniugi), decida arbitrariamente di versare i soldi direttamente al figlio divenuto nel frattempo maggiorenne,

può vedersi notificare dall’ex moglie un atto di precetto per la restituzione dei soldi dati al figlio direttamente e non più a lei.

Si tratta di un diritto indisponibile!

E’ infatti la stessa Corte Suprema di Cassazione (con la recentissima sentenza n. 9700/21) a fare i dovuti chiarimenti sul punto: il diritto al mantenimento dei figli non può mai essere disponibile tra le parti, in quanto rispondente ad un superiore interesse dei figli.

Di conseguenza i genitori non possono cambiare autonomamente, neppure in virtù di un accordo, le statuizioni previste nel provvedimento del giudice che, a suo tempo, abbia stabilito che uno dei due versasse all’altro un assegno a titolo di mantenimento del minore.

Qual è allora la soluzione prevista dalla legge perché il genitore ottenga, nell’ultimo caso suddetto, il mantenimento diretto?

Tornando all’ultimo esempio citato, se il genitore obbligato in separazione a versare il mantenimento per il figlio (un tempo minore) all’ex coniuge, voglia ottenere il mantenimento diretto e, quindi, versare i soldi del mantenimento direttamente al figlio divenuto maggiorenne, dovrà rivolgersi ad un avvocato per attivare uno specifico procedimento in Tribunale di modifica delle condizioni di separazione.

In poche parole solo il Giudice può stabilire il pagamento diretto al figlio maggiorenne, non essendo questa una facoltà dell’obbligato, bensì la conseguenza di una decisione giudiziaria.

A chi spetta l’onere della prova del raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne?

L’onere di provare, il raggiungimento dell’indipendenza economica (o del colpevole mancato raggiungimento) dei figli è a carico del/i genitore/i obbligato/i.

Il genitore, ai fini dell’accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l’assegno contributivo, è infatti tenuto a provare che il figlio sia divenuto autosufficiente economicamente, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente in quanto, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.

A sua volta, spetta al figlio maggiorenne che richieda il mantenimento dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica ma che, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa “gradita”.

Per info e domande: mail: info@federicacandelise.it – sito web: www.federicacandelise.it

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