Zoom Magazine
Divorzio
PRIMO PIANO VADEMECUM CANDELISE - L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA

Divorzio: come si può concludere il matrimonio in modo definitivo ed in quanto tempo?

In caso di crisi irreversibile di coppia, il rimedio per mettere la parola fine al matrimonio esiste ed è rappresentato dall’istituto del divorzio.

Grazie alle ultime novità di legge, poi, divorziare è adesso più semplice e rapido: ci si può lasciare definitivamente anche davanti agli avvocati oppure all’ufficiale dello stato civile del comune ove è registrato il matrimonio. Ma andiamo per gradi…affrontando dapprima tutto ciò che sta alla base dell’argomento di oggi.

Federica Candelise
Avv. Federica Candelise

In cosa consiste il divorzio?

Tecnicamente la legge non parla mai di divorzio, bensì di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nello specifico:

  • per scioglimento del matrimonio si intende il divorzio che interviene tra due coniugi sposati civilmente;
  • per cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende il divorzio intervenuto tra due persone sposate con rito concordatario, cioè con celebrazione innanzi al ministro di culto cattolico con successiva trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile del comune.

In ogni caso, il divorzio comporta la fine del rapporto matrimoniale e lo scioglimento definitivo del vincolo di coniugio, con conseguente restituzione della libertà di stato in capo agli ex coniugi, i quali saranno pertanto liberi di contrarre nuove nozze.

Ma attenzione!

La legge non consente di divorziare quando pare e piace: affinché si possa porre fine al vincolo matrimoniale occorre che si siano verificate alcune cause tassativamente previste dalla legge.

La causa più nota di divorzio in Italia è sicuramente la separazione personale (per approfondimenti Crisi della famiglia: quanti modi esistono oggi in Italia per separarsi consensualmente? e Conflitto di coppia: la separazione giudiziale): trascorso un determinato lasso di tempo dalla separazione, la legge consente ai coniugi di poter interrompere il proprio rapporto definitivamente. In altre parole, in Italia non esiste il divorzio diretto, a meno che non ricorrano alcune gravi condizioni previste dalla legge, come ad esempio: la condanna del coniuge all’ergastolo oppure a pena superiore ai quindici anni; il tentato omicidio del coniuge o del figlio; il matrimonio non consumato; il cambio di sesso di uno dei coniugi; ecc.

Insomma: si può divorziare per molte ragioni, ma la quasi totalità delle sentenze di divorzio in Italia fa seguito a una precedente separazione, fase intermedia ma necessaria nella quasi totalità di casi.

Quanto tempo deve passare dalla separazione per poter procedere al divorzio?

Per poter presentare al tribunale un ricorso per divorzio, occorre che la separazione personale si sia protratta ininterrottamente:

  • per almeno dodici mesi a partire dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nel caso di separazione personale giudiziale;
  • per almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale), oppure dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, così come anche dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso eventualmente innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Dunque, a meno che non ricorra una delle ipotesi eccezionali di divorzio succitate, per cui è possibile chiedere il divorzio evitando di passare dalla separazione, la legge impone una sorta di periodo di riflessione dall’avvenuta separazione; solamente se questa si è protratta ininterrottamente per i termini sopra indicati si potrà chiedere il divorzio dal proprio coniuge.

In estrema sintesi, se sei già separato e vuoi divorziare, dei aspettare almeno dodici mesi dalla celebrazione della prima udienza innanzi al presidente del tribunale, ovvero sei mesi, se la separazione è avvenuta consensualmente.

Qual è la procedura per ottenere, quindi, il divorzio?

Come nel caso della separazione, per il divorzio occorrerà depositare un ricorso dal proprio legale di fiducia presso il tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha il domicilio o la residenza.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale italiano.

In caso di divorzio congiunto, ossia raggiunto tramite accordo bonario tra le parti e quindi da esse sottoscritto, il ricorso può essere proposto al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria del ricorso, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé. All’udienza presidenziale, i coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente e con l’assistenza di un avvocato.

All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, nonché il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici (e anche di età inferiore ove capace di discernimento), pronuncia con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo.

Solo al termine del processo il giudice provvederà ad emanare sentenza di divorzio. Nel caso in cui il processo debba continuare soltanto per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La trasmissione della sentenza di divorzio

La legge sul divorzio dice che la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.

Sempre secondo la legge, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia dal giorno dell’annotazione della sentenza.

Quanto appena detto significa che, se la sentenza di divorzio è definitiva ma non è stata ancora trascritta, la persona divorziata non avrà ancora acquistato la libertà di stato e, pertanto, non sarà libera di risposarsi.

Sentenza di divorzio: quando diventa definitiva?

Perché una sentenza civile (e, dunque, anche una di divorzio) diventi definitiva, cioè non sia più impugnabile, occorre che trascorra un determinato lasso di tempo.

Per la precisione, la legge dice che una sentenza diventa definitiva decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, cioè dal deposito della stessa presso la cancelleria del tribunale adito che ha pronunciato la sentenza: si tratta del cosiddetto termine lungo per il passaggio in giudicato.

Tuttavia, se la parte che ne ha interesse (che, in genere, è colei che risulta vittoriosa dal giudizio) provvede a notificare la sentenza all’altra, essa diviene definitiva se, entro trenta giorni (termine breve), non viene impugnata.

È facile comprendere allora come la notifica della sentenza di divorzio acceleri i tempi affinché la sentenza di divorzio diventi definitiva e, di conseguenza, possa essere trasmessa all’ufficiale dello stato civile per le dovute annotazioni.

Come nel caso della separazione, anche per il divorzio esistono ulteriori modi, oltre il procedimento in Tribunale, per poterlo ottenere?

La risposta è affermativa ma prevede, come nel caso della separazione, dei limiti e delle condizioni tassative in mancanza delle quali, si dovrà necessariamente procedere con la modalità tradizionale sopra spiegata.

Innanzitutto la legge permette ai coniugi di poter divorziare senza dover andare davanti al giudice in qualora abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni definitive del divorzio: attraverso la procedura di negoziazione assistita stipulati tra avvocati. Il vantaggio di questa procedura è che non si dovranno sostenere costi di giustizia legati ai tribunali (contributo unificato, notifiche, copie, ecc.); basterà pagare soltanto la parcella dell’avvocato dei rispettivi avvocati.

Il procedimento di negoziazione assistita prevede lo studio del caso, l’individuazione dei problemi e delle possibili soluzioni conciliative, gli incontri con l’altra parte, la stesura della convenzione di negoziazione, la redazione dell’accordo raggiunto, il deposito presso la Procura della Repubblica per l’ottenimento del nulla osta, e il deposito della convenzione, in copia autentica, presso l’ufficio anagrafe competente.

Esiste poi una terza strada offerta dalla legge ai coniugi che vogliono divorziare: presentarsi davanti all’ufficiale di Stato Civile del Comune e manifestare la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, ma anche in questo caso condizione necessaria è l’accordo preventivo tra le parti.

È possibile però procedere a questo tipo di divorzio soltanto nel caso in cui:

  • non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Non fa nulla, invece, l’eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, di uno soltanto dei coniugi richiedenti;
  • l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Non rientra nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. Non può invece costituire oggetto di tale tipo di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio. Va inoltre esclusa la possibilità di ricorrere a questa strada alternativa anche quando i coniugi devono regolamentare l’uso della casa coniugale.

Per info e domande: mail info@federicacandelise.it – sito web www.federicacandelise.it

Leave a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.