Ed eccoci giunti al primo appuntamento di questo progetto a cui tengo molto, una rubrica che si propone di diventare, come anticipato dal titolo, una sorta di “vademecum” per tutti coloro i quali desiderano avere un quadro generale, ma anche approfondito, sulle tutele che offre oggi la legge italiana in tema di crisi familiare e di coppia, tutela delle fasce più deboli contro le violenze, nonché tutte quelle procedure pratiche esistenti per gestire (sia in Tribunale che al di fuori di esso) le dinamiche attinenti il diritto di famiglia ed il penale di famiglia a 360 gradi.
Volta per volta affronteremo quindi i più svariati argomenti, con consigli pratici e la possibilità, per chi ci leggerà, di inviare anche domande e considerazioni via mail per eventuali maggiori chiarimenti e delucidazioni.
Ma partiamo subito con l’aprire questa rubrica collegandoci alla crisi della famiglia; in particolare oggi vi spiegherò quante possibilità esistono per potersi separare di comune accordo.
La separazione consensuale: di cosa si tratta?
E’ lo strumento messo a disposizione per i coniugi che desiderano porre fine al loro matrimonio mediante un accordo, stabilendo quindi insieme tutti gli aspetti relativi al patrimonio, all’affidamento dei figli minorenni, all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e per i figli e all’assegnazione della casa coniugale. L’accordo può essere stipulato con l’ausilio di un avvocato per parte o anche di un unico avvocato per entrambi i coniugi, soluzione quest’ultima che consiglio soltanto quando ci si trovi di fronte ad una situazione già ben definita in termini di civiltà e richieste.
Si tratta della fase intermedia, necessaria, per poter poi arrivare al divorzio (con cui cesseranno definitivamente tutti gli effetti derivanti dal vincolo matrimoniale, ma di questo ne parleremo prossimamente).
La procedura in tribunale
Per attivare un procedimento di separazione consensuale dei coniugi in Tribunale occorre depositare un ricorso, tramite il proprio avvocato, presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle due parti ha il domicilio o la residenza. Dopodiché il Presidente del Tribunale fisserà la c.d. udienza di comparizione, invitando i coniugi a comparire personalmente. Nel corso di questa udienza il Presidente li ascolterà facendo un tentativo obbligatorio di conciliazione (tenterà quindi di far riconciliare la coppia), laddove fallisca procederà a ratificare l’accordo emettendo il decreto di omologazione e da questo momento la separazione acquisterà totale efficacia legale, esaurendosi tutta l’attività in quell’unica udienza.
Per quanto riguarda i tempi tecnici di questa procedura, solitamente dal deposito del ricorso all’udienza effettiva passano 3 o 4 mesi (termine che può arrivare anche fino a 5 o 6 mesi in base al carico di lavoro del giudice).
La negoziazione assistita dagli avvocati
Si tratta di un’alternativa alla separazione consensuale in Tribunale che prevede un accordo raggiunto all’esito di una procedura conciliativa delle parti, necessita in questo caso dell’assistenza di due avvocati (uno per ciascuna parte) i quali sottoscriveranno l’accordo attestandone la conformità alle varie norme. L’accordo in questo caso sarà sottoposto al vaglio del PM in tribunale e successivamente, una volta ricevuta l’approvazione del PM l’accordo sarà trasmesso allo stato civile per le annotazioni necessarie e reso valido a tutti gli effetti.
I tempi in questo caso sono ancora più snelli perché salta la fase dell’udienza per cui il tutto può risolversi anche nel giro di un paio di mesi.
La separazione in Comune
In questo caso la procedura avviene dinanzi al Sindaco, mediante dichiarazioni separate dei coniugi (qui l’assistenza di un legale non è necessaria ma facoltativa) che devono essere naturalmente in accordo necessario tra loro.
E’ una procedura pressoché gratuita e veloce (può risolversi totalmente nel giro di 30 giorni circa), prevedendo soltanto il versamento di 16 Euro previsto per la marca da bollo, ma presenta tuttavia degli importanti limiti. Innanzitutto è una strada percorribile solo se la coppia non ha avuto figli, inoltre nell’accordo non può essere inserito il trasferimento di immobili.
Si possono modificare le condizioni dell’accordo di separazione consensuale dopo l’omologazione del Giudice? La risposta è sì.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere modificate in qualsiasi momento, anche dopo la ratifica da parte del Giudice, purché intervengano nuove circostanze che giustifichino tale modifica: ad esempio qualora le condizioni economiche di una delle parti muti si potrà modificare l’eventuale importo dell’assegno di mantenimento.
La domanda per ottenere tale modifica può essere proposta in Tribunale sia congiuntamente che singolarmente, ed avere ad oggetto la rettifica o la revoca dei provvedimenti inerenti agli aspetti economici e di quelli relativi all’affidamento dei figli.
In conclusione, qualunque scelta si faccia per separarsi consensualmente, la strada della civiltà e dell’accordo è sempre quella che prediligo e che cerco di consigliare ai clienti ove possibile, per una serie svariata di ovvi motivi. La procedura è meno onerosa, meno dispendiosa in termini economici e di energie, evita le lunghe e sanguinose battaglie in tribunale e si riflette, di conseguenza, in modo meno traumatico soprattutto sui figli.
Per oggi è tutto. Se avete delle domande da rivolgermi sugli argomenti trattati potrete, da ora in avanti, inviare una mail all’indirizzo info@federicacandelise.it. Per tutte le altre informazioni su di me potrete visitare il mio sito www.federicacandelise.it