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frequentazione dei figli
VADEMECUM CANDELISE - L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA

Che succede se il genitore non rispetta il diritto di visita/frequentazione dei figli?

Quando ci si separa, molto spesso viene deciso (dal Giudice o concordemente tra le parti) che i figli minori continuino a vivere stabilmente con uno dei genitori, mentre per l’altro si stabilisce quando e come dovrà frequentare i propri figli.

Ma che succede se il genitore, a cui spetta tale esercizio del diritto di visita, si disinteressa completamente o quasi di metterlo in pratica?

Per rispondere a tale quesito occorre fare un preliminare passo indietro e chiarire alcuni concetti essenziali:

In cosa consiste il diritto di visita/frequentazione?

Sappiamo che l’affidamento condiviso permette ad entrambi i genitori di esercitare i diritti ed i doveri nei confronti dei figli – tecnicamente si parla di responsabilità genitoriale – sia essi nati all’interno o al di fuori di un matrimonio; non di rado accade come conseguenza che che il minore abbia la residenza presso uno dei due genitori, col quale conviverà per la maggior parte dell’anno. Si tratta di quello che viene definito tecnicamente collocazione prevalente del figlio, per cui genitore collocatario è il genitore che convive col figlio. Di contro, quello non collocatario è colui che sarà tenuto ad esercitare il diritto di visita. Il collocamento prevalente, dunque, è l’espressione con la quale si identifica il luogo nel quale il figlio risiederà.

Certo, non si può dire che non cambi proprio nulla rispetto al periodo di unione familiare: una cosa è accudire i figli nella comune casa familiare, un’altra è vederli rispettando un calendario di incontri e inviare loro un assegno di mantenimento.

Quali doveri hanno i genitori nei confronti dei figli?

Per legge il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Questi obblighi sopravvivono anche dopo la fine del matrimonio: alcuni permangono praticamente per sempre (il genitore sarà sempre tenuto a versare gli alimenti al figlio in difficoltà, oppure ad accoglierlo in casa se rimane senza un tetto sotto cui vivere), mentre altri cessano nel momento in cui il figlio sia economicamente indipendente (mi riferisco al mantenimento).

Il figlio ha altresì il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con le famiglie di origine di entrambi i genitori.

A cosa va incontro il genitore che non rispetta il diritto/dovere di frequentazione della prole?

La prima cosa da precisare è che nessun genitore può essere obbligato a far visita alla prole, di conseguenza non gli si potrà imporre, neanche attraverso un giudice, di recarsi dal figlio e trascorrere del tempo insieme.

Sono stati gli stessi giudici negli ultimi anni a precisare, inoltre, che il genitore che non esercita il suo diritto di visita non commette alcun reato, poiché il provvedimento del giudice che gli consente di vedere il figlio affidato all’ex coniuge gli attribuisce una mera facoltà, non un obbligo. In altre parole, il padre non può essere costretto a vedere il figlio, anche se quest’ultimo ne dovesse risentire (Trib. Nocera Inferiore, Ufficio Gip, sent. del 14.03.2018; Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 641 del 06.05.2016, ecc..).

Attenzione, però: un conto è non voler esercitare il diritto di visita, un altro è privare la propria prole dei mezzi necessari alla sussistenza. In quest’ultima circostanza scatta il reato di violazione degli obblighi assistenziali, violazione che è punita sia in costanza di matrimonio (in base all’art. 570 cod. pen.) che successivamente, in fase di separazione o di divorzio (art. 570 bis cod. pen.).

In altre parole, il genitore che non vuole vedere il figlio è libero di farlo, ma non potrà mai sottrarsi all’obbligo di mantenerlo fino a quando quest’ultimo non sarà economicamente indipendente. Dunque, il genitore che non versa l’assegno di mantenimento a favore del figlio commette sempre reato!

Come si può punire, quindi, il genitore che non rispetta le statuizioni riguardo i figli stabiliti nella separazione e/o nel divorzio?

L’unica soluzione per tutelare la prole, può essere messa in pratica dal genitore collocatario, il quale potrà rivolgersi al giudice per chiedere la sanzione del comportamento mantenuto dal genitore che non fa visita alla prole: nello specifico, potrà chiedere la modifica delle condizioni di affidamento ed ottenere, ad esempio, l’affido esclusivo dei figli.

Inoltre, in base all’art. 709 ter cod. proc. civ., in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice, qualora lo ritenga, potrà modificare i provvedimenti in vigore e per l’effetto:

  • ammonire il genitore inadempiente;
  • disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  • disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  • condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di cinquemila euro a favore della Cassa delle ammende.

E se invece è il genitore collocatario ad impedire all’altro di frequentare i minori?

In questo caso il genitore collocatario, con cui vive stabilmente il minore, che impedisce arbitrariamente e senza un giustificato motivo all’altro genitore di far visita ai figli commette reato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il genitore che ostacola il diritto dell’ex coniuge a veder il proprio figlio si macchia del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (Cass., sent. n. 38608/2018).

Difatti in base all’art. 388 cod. pen., è punito (a querela di parte) con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1032 euro, chi elude un provvedimento assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, amministrativo o contabile, che riguardi l’affidamento di minori o di altre persone incapaci.

Per info e domande: sito web – www.federicacandelise.it / mail – info@federicacandelise.it

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