Capita meno di rado di quanto si possa pensare che nelle dinamiche familiari, laddove subentrino crisi che mettano a repentaglio l’unione dei coniugi, possa essere necessario capire se per la moglie o il marito ferita/o dal comportamento dell’altrui coniuge a cui a suo tempo era stato donato un bene, si possa ricorrere all’istituto della revoca della donazione.
Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire meglio dapprima cosa si intende per donazione.
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione; in parole povere non è altro che un atto con cui si regala un bene oppure ci si obbliga, ad esempio, alla prestazione di un vitalizio.
Affinché una donazione sia valida sono necessari i seguenti presupposti:
- la volontà del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato. L’interesse del donante deve sempre essere non patrimoniale (religioso, affettivo, culturale …);
- il trasferimento di un bene dal patrimonio del donante a colui che egli desidera beneficiare. Qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso sia presente nel patrimonio del donante;
- l’accettazione del donatario. Nessuno può obbligare qualcuno ad accettare un regalo! Tale accettazione deve essere espressa.
E’ possibile revocare una donazione?
Di base la donazione è un atto irrevocabile, ma può essere ritrattata se il donatario si dimostra ingrato nei confronti del donante.
Più in particolare la donazione si potrà eccezionalmente revocare o per sopravvenienza di figli di cui il donante, al momento dell’atto di donazione, non era a conoscenza, oppure per ingratitudine del beneficiario nei confronti di chi ha donato.
Quali sono le cause tipiche di ingratitudine in tal senso?
Le cause tipiche ricorrono quando il donatario:
- abbia commesso uno dei comportamenti che comportano l’indegnità a succedere (elencati dall’art. 463 del codice civile);
- Si sia reso colpevole di ingiuria grave nei confronti del donante (ossia quel comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante l’immagine e la morale del donante e da manifestare, dinanzi alla collettività e quindi in pubblico, un sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva);
- abbia intenzionalmente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
- abbia rifiutato indebitamente di versare gli alimenti al donante, qualora sia stato da un giudice obbligato in precedenza a versarli in ragione di un rapporto di parentela o affinità con il donante.
La donazione tra coniugi può dunque essere revocata per ingratitudine?
Certamente, è possibile revocare una donazione tra coniugi per ingratitudine a seguito di separazione, ma solo per quei comportamenti particolarmente gravi tali da ledere la dignità del donante.
Ad esempio, il semplice tradimento non rientra in tale ipotesi, a meno che non sia fortemente ingiurioso, come nel caso di una infedeltà consumatasi in pubblico oppure con un parente del coniuge.
La Cassazione con la recentissima sentenza (num.19816 del 2022) ha chiaro che non basta a integrare tale ingiuria la semplice relazione extraconiugale, ma ha ritenuto che la circostanza che l’adulterio fosse maturato all’interno del nucleo familiare ristretto dei due coniugi e il fatto che si fosse sviluppato nella cornice di un comune ambiente lavorativo valessero a connotare in termini di gravità l’offesa all’onore patita dalla moglie e ad evidenziare, in lui, un atteggiamento di noncuranza e di assenza di rispetto nei confronti della dignità della moglie.
Nell’ipotesi di separazione, l’ingratitudine del coniuge donatario non può consistere nel solo fatto di aver posto fine alla convivenza né in quello di aver intrapreso una nuova convivenza, bensì nel modo ingiurioso in cui tali fatti siano stati compiuti (Cass. civ., sez. II, 25.2.1987 n. 2003).
In un precedente, la Cassazione ha ravvisato la ragione dell’ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito (Cass. civ., sez. II, 31 ottobre 2016, n. 22013).
L’ingiuriato deve essere soltanto il donante e, quindi, il fatto ingiurioso non assume rilievo, ai fini della revocazione, se commesso verso i congiunti, anche i più stretti, del donante.
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