Quando si è vittima di stalking, non tutti sanno che il nostro ordinamento prevede uno strumento di tutela alternativo alla classica querela e che può rivelarsi molto utile nei casi meno gravi di atti persecutori, perché rappresenta uno strumento di protezione con effetti più rapidi rispetto ad un processo penale vero e proprio.
Per ottenerlo è sufficiente rappresentare i fatti accaduti e non c’è un contraddittorio con il persecutore. Inoltre, l’ammonimento permette all’autore delle condotte illecite di evitare le conseguenze penali: gli basterà desistere dal compiere per il futuro altri atti persecutori.
Lo stalker, a seguito dell’ammonimento, avrà modo di ripensare a ciò che ha commesso per evitare più gravi conseguenze a suo carico: infatti, se dovesse continuare lo stalking, il reato diventerà perseguibile d’ufficio e non più a querela di parte – il che significa che la vittima non dovrà più sporgere querela perchè le autorità procederanno direttamente su proprio impulso – e in caso di condanna, riceverà anche un aumento di pena.
Ma andiamo per ordine.
Quando si può parlare di stalking?
In base all’art. 612 bis del codice penale, per stalking si intendono atti persecutori di vario genere, posti in essere nei confronti di una determinata persona, che per essere punibili devono consistere in condotte reiterate di minacce o molestie, tali da comportare alternativamente una delle seguenti conseguenze:
- generare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, profondo e
non transitorio;
- ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
- costringere la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita, ad esempio modificando i propri orari di uscita di casa e i luoghi abitualmente frequentati.
Come viene punito in Italia il reato di atti persecutori (c.d. stalking) ?
La pena prevista per il reato di stalking è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. Se il reato è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o dalla persona legata da una relazione affettiva con la vittima, la pena è aumentata, come anche nel caso in cui il fatto venga commesso attraverso strumenti informatici o telematici (ad esempio, inviando una serie di sms, mails, anche attraverso WhatsApp o Facebook).
Per far sì che il colpevole venga punito è necessario che la vittima sporga in prima persona querela, entro il termine di sei mesi dall’ultimo episodio di stalking.
Si tratta di un reato che rientra tra le ipotesi di “Codice rosso” per il quale è prevista una procedura accelerata per lo svolgimento delle indagini: il PM dovrà ascoltare la persona offesa entro tre giorni dal ricevimento della notizia di reato in Procura.
Fatte queste doverose premesse, affrontiamo ora il tema centrale odierno.
Cos’è l’ammonimento del questore e come si presenta?
Come abbiamo detto in premessa, in via alternativa alla querela, la vittima di atti persecutori può presentare un’istanza al questore chiedendo l’emissione di un ammonimento nei confronti dell’autore delle condotte persecutorie.
N.B. L’ammonimento non può essere chiesto se la persona offesa ha già sporto querela.
L’istanza, che può essere proposta direttamente dalla vittima (non è prevista per tale procedura l’assistenza obbligatoria di un avvocato che però, data la delicatezza di tali situazioni, mi sento comunque di consigliare), deve contenere l’esposizione chiara e precisa dei fatti e può essere proposta tramite qualsiasi comando di pubblica sicurezza (Commissariati della Polizia di Stato, Stazioni dell’Arma dei Carabinieri) che provvederà ad inoltrarla senza ritardo al questore. Nella richiesta, occorre indicare tutte le minacce o le molestie subite, sottolineando l’intento persecutorio e le conseguenze, come lo stato di ansia e di paura e/o la forzata modifica delle abitudini di vita mirata ad evitare spiacevoli incontri con lo stalker.
Come avviene la procedura di ammonimento?
Si tratta di un procedimento molto snello (che può concludersi anche nell’arco di un paio di mesi), poichè non è altro che una procedura amministrativa di prevenzione e non un processo penale, nel quale occorrerebbe approfondire i fatti reato fino a raggiungere la piena prova della loro commissione. Per arrivare alla decisione il questore può assumere, ove lo ritenga necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentire le persone informate sui fatti (come ad es.ascoltare i familiari della vittima), ciò al fine di avere eventuali maggiori chiarimenti.
Una volta ritenuta fondata la richiesta di ammonimento il questore emetterà un decreto di ammonimento rivolto all’autore di stalking, contenente l’invito a tenere una condotta conforme alla legge. Quest’ultimo sarà poi convocato dall’autorità di pubblica sicurezza e, all’atto della presentazione, gli verrà comunicato l’ammonimento del questore emesso nei suoi confronti. Nell’occasione, viene redatto un verbale per documentare l’operazione.
Da quel momento, se il persecutore compirà ulteriori atti contro la vittima, sarà denunciato d’ufficio dalla pubblica autorità, senza più necessità che la persona offesa presenti querela e, in caso di condanna, avrà un aumento di pena.
Ammonimento del questore: lo stalker deve essere ascoltato?
La procedura di ammonimento non richiede l’audizione del persecutore durante la fase istruttoria. Quest’ultimo non ha dunque diritto ad alcuna comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento amministrativo a suo carico, che è per sua natura urgente e cautelare.
Solo all’esito del procedimento, come abbiamo visto, gli verrà comunicato il provvedimento adottato e, da quel momento, dovrà cessare le condotte persecutorie per evitare le più gravi conseguenze che abbiamo delineato.
La giurisprudenza amministrativa ritiene pienamente legittimo l’ammonimento del questore anche se lo stalker non è stato sentito personalmente e, dunque, non ha
fornito la sua versione. La mancata audizione personale non integra una lesione del diritto di difesa tale da rendere illegittimo il provvedimento, in quanto la legge richiede solo, come abbiamo visto, che siano sentite le persone informate dei fatti.
Lo stalker ammonito può impugnare l’ammonimento?
Il presunto persecutore può senz’altro impugnare l’ammonimento ricevuto presentando un ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, oppure ricorrere in via giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla notifica.
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