Il tema di oggi riguarda un fenomeno che, soprattutto negli ultimi anni, ha registrato un sensibile e preoccupante aumento di casi e quindi una maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei legislatori.
Parliamo del reato di atti persecutori ossia del c.d. stalking che, nella stragrande maggioranza dei casi, comporta per le vittime disagi sia fisici che psichici tali da compromettere il regolare svolgimento della loro vita quotidiana.
In Italia il reato di stalking all’interno del nostro ordinamento giuridico è stato introdotto nel 2009, relativamente tardi rispetto a molti altri Paesi; prima di quel momento, non esisteva una norma che condannasse determinate condotte persecutorie.
E quindi con la legge n.38 del 2009 il nostro codice penale si è arricchito di un nuova fattispecie delittuosa, grazie appunto all’introduzione dell’art. 612 bis che punisce chiunque commetta atti persecutori ai danni di un soggetto.
Quando si verifica lo stalking nella praticità dei casi?
Lo stalking è la condotta tipica di chi perseguita un’altra persona al fine di tormentarla e renderle la vita impossibile.
Più precisamente consiste nel molestare o minacciare ripetutamente un individuo al fine di provocargli almeno una di queste conseguenze:
- uno stato di ansia o di paura grave e perdurante;
- il fondato timore per la propria o l’altrui incolumità;
- il cambiamento delle proprie abitudini di vita.
Si tratta di un reato abituale, quindi per far sì che si possa parlare di stalking è necessario che l’autore delle condotte persecutorie abbia commesso più azioni delittuose ai danni della vittima. Elemento essenziale è di conseguenza la reiterazione, ossia non basta un unico episodio persecutorio per far sì che si integri questo tipo di reato, essendo sufficienti comunque anche due episodi di molestia, anche concetrati nell’arco di una stessa giornata, purchè consecutivi e tali da ingenerare nella vittima spavento o alterazione forzata delle proprie abitudini.
Lo stalking presuppone ovviamente il dolo del suo autore: lo stalker deve essere cosciente del tormento che sta causando alla propria vittima, nonché del fatto che sta reiterando una condotta illecita.
Perchè sussita il reato di stalking è inoltre sufficiente che gli atti abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, come nel caso di una serie di danneggiamenti commessi sui beni della stessa, non essendo necessario che il turbamento così determinato rivesta gli estremi di un vero e proprio stato patologico e, quindi, di una malattia vera e propria: la vittima non deve perciò fornire prova dei medicinali che sta assumendo per curarsi oppure della certificazione medica che provi il danno alla salute.
Qualche esempio di condotte tipiche?
A titolo esemplificativo, si sottolinea come la giurisprudenza abbia ritenuto, in questi anni, atti persecutori idonei ad integrare il delitto di stalking anche comportamenti che non necessitano della presenza fisica dello stalker come: l’invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, nonché la pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network oltre, altresì, al danneggiamento dell’auto della vittima. Costituiscono esempi di stalking anche le aggressioni verbali alla presenza di testimoni e i reiterati apprezzamenti, invii di baci e sguardi insistenti e minacciosi, chiaramente non graditi dalla vittima.
Quali sono le pene previste per chi commette questo reato?
Chiunque commetta questo grave delitto è punito molto severamente, ossia con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (WhatsApp, Facebook, Instagram, email, ecc – c.d. cyberstalking).
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona portatrice di handicap, ovvero con armi o da persona travisata (cioè, che non può essere riconosciuta perché nasconde il viso).
Altro dato importante da tenere in considerazione è che lo stalking è punibile a querela di parte: ciò significa che solamente la vittima può segnalare il fatto alle autorità; fatta però eccezione a questa regola nel caso in cui la vittima sia persona portatrice di handicap oppure un
minorenne : in tali casi chiunque potrà denunciare il reato, dunque anche una persona terza e non soltanto il soggetto che subisce le minacce e le molestie reiterate.
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