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obblighi di assistenza familiare
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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: chi non versa il mantenimento per ex e figli rischia una condanna penale

Tutti sanno che, nelle separazioni e i divorzi, si può incorrere spesso nell’obbligo di versare un assegno di mantenimento periodico all’ex coniuge e, se presenti, anche ovviamente ai figli.

Ebbene chiunque decida arbitrariamente di non adempiere a tale obbligo, senza un giustificato motivo, può imbattersi in una serie di conseguenze spiacevoli tra le quali, la più grave è quella di essere condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 bis c.p.

Prima di affrontare il fulcro dell’argomento odierno, occorre definire meglio un concetto basilare: quali sono gli obblighi di assistenza familiare?

Secondo la legge sono quei doveri nascenti dal matrimonio o dalla semplice paternità, ovvero:

  • l’obbligo di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente la prole;
  • l’obbligo di fedeltà reciproca tra i coniugi, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, che sia esso professionale o casalingo.

Violare almeno uno di tali doveri comporta una duplice responsabilità: civile e penale. Quanto all’aspetto civile, venir meno ai propri doveri familiari autorizza l’altro coniuge a chiedere la separazione con addebito; nel caso invece in cui ciò accada dopo la separazione (se ad es. il coniuge obbligato non ne vuole sapere di versare il mantenimento) si può andare incontro ad una procedura esecutiva, per mezzo della quale l‘inadempiente sarà costretto forzatamente a versare ciò che deve.

Violare gli obblighi di assistenza familiare quando costituisce, invece, reato?

Per il Codice penale, chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1032 euro ( art. 570 c.p.).

Conseguenze più severe per chi :

  • malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
  • fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

In relazione alla condotta del genitore accusato di privare i figli dei necessari mezzi di sussistenza, la giurisprudenza ha affermato che la condanna non può essere pronunciata nel caso in cui si dimostri che la prole non versi in stato di bisogno.

In altre parole, la sola mancata corresponsione del mantenimento non è sufficiente a far scattare automaticamente il reato se il genitore provvede comunque a garantire alla prole i mezzi necessari alla sussistenza.

Ma cosa succede penalmente per chi, violando l’obbligo, non versa l’assegno di mantenimento dopo la separazione o il divorzio?

Una simile condotta permette al soggetto che ha diritto all’assegno di recarsi da carabinieri o polizia e sporgere denuncia – querela.

Secondo la legge, le pene previste per la violazione degli obblighi di assistenza familiare (reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1032 euro) si applicano anche al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero al coniuge che vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Tale violazione, a seguito di pronunce di separazione o divorzio è considerata realizzata per il semplice fatto che sia avvenuto il mancato pagamento dell’assegno così come ordinato dal giudice con il proprio provvedimento.

Dunque nono conta, in questo caso, lo stato di bisogno della prole o dell’ex coniuge: ciò che conta è l’inottemperanza a quanto previsto dal giudice.

Per info e domande: mail – info@federicacandelise.it sito web – www.federicacandelise.it

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